Art. 1
In vigore dal 25 dic 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 28;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. I limiti di importo di lire 100 milioni e di lire 150 milioni, indicati al comma secondo dell', del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 28, per le spese per le quali è previsto il ricorso alla gestione in economia, sono entrambi elevati a 200.000 ECU, IVA esclusa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-12-15;700#art-1