Art. 7
Norme sulle notifiche di atti e sui pignoramenti in materia di benefici economici ai minorati civili
In vigore dal 6 gen 1995
Norme sulle notifiche di atti e sui pignoramenti
in materia di benefici economici ai minorati civili
1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in materia di provvidenze economiche ai minorati civili, le domande ed i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni provvedimento reso in detti giudizi debbono essere notificati al Ministero dell'interno presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e presso le prefetture nella cui circoscrizione risiede il ricorrente con l'indicazione completa delle generalità del soggetto minorato civile interessato: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale. La notifica degli atti di precetto per crediti in materia di provvidenze economiche ai minorati civili è effettuata analogamente presso le prefetture indicate nel presente comma.
2. In materia di pignoramenti si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 settembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
URBANI, Ministro per la funzione pubblica
MARONI, Ministro dell'interno
GUIDI, Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 21
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;698#art-7