Art. 5
Decorrenza dei benefici economici
In vigore dal 6 gen 1995
1. I benefici economici di cui al comma 1 dell', riconosciuti dai prefetti, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla U.S.L. o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
2. L'ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile.
3. I beneficiari di provvidenze erogate dal Ministero dell'interno, a titolo di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, alle competenti prefetture ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti di assistibilità, previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze stesse.
4. Ferma restando la competenza del Ministero del tesoro per gli accertamenti previsti dall', comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti.
5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. ll successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;698#art-5