Art. 3

In vigore dal 21 dic 1994
1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, è sostituito dal seguente: "Art. 16 - 1. I documenti caratteristici dei sottufficiali sono redatti in duplice esemplare e custoditi: a) un esemplare presso il comando di corpo, per i sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica; presso il Ministero per i sottufficiali della Marina; b) un esemplare presso l'autorità cui ne è devoluta la compilazione. 2. Per i sottufficiali nocchieri di porto della Marina militare è redatto un terzo esemplare, da custodirsi presso l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto. 3. I documenti caratteristici devono essere tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 settembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri PREVITI, Ministro della difesa DINI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1994 Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 15
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;670#art-3

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