Art. 3
In vigore dal 21 dic 1994
1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, è sostituito dal seguente:
"Art. 16 - 1. I documenti caratteristici dei sottufficiali sono redatti in duplice esemplare e custoditi:
a) un esemplare presso il comando di corpo, per i sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica; presso il Ministero per i sottufficiali della Marina;
b) un esemplare presso l'autorità cui ne è devoluta la compilazione.
2. Per i sottufficiali nocchieri di porto della Marina militare è redatto un terzo esemplare, da custodirsi presso l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto.
3. I documenti caratteristici devono essere tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 settembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PREVITI, Ministro della difesa
DINI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 15
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;670#art-3