Art. 2
In vigore dal 21 dic 1994
1. Il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, è sostituito dal seguente:
"Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto è redatto un terzo esemplare che è custodito, rispettivamente, dal Comando generale dell'Arma e dall'Ispettorato generale delle capitanerie di porto".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;670#art-2