Art. 2

In vigore dal 30 ott 1994
1. L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è così sostituito dal seguente: "Art. 25 - 1. Per i tuberi-seme di patate, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti: A) Tuberi-seme di base che si suddividono nelle tre classi di commercializzazione S - SE - E: a) che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà e dello stato sanitario; b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati; c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme di base; d) che all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). B) Tuberi-seme certificati che si suddividono nelle due classi di commercializzazione A e B: a) che provengano direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base purchè i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base; b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate; c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme certificati; d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). 2. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari: a) deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento; b) le condizioni applicabili ai tuberi-seme testè definiti; c) le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-08-08;576#art-2

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