Art. 3
In vigore dal 24 nov 1994
1. La lettera A) del punto IV dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituita dalla seguente:
"IV. MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI
DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI
A) Patate
Specie Categoria
- -
Solanum tuberosum L......... di base /S
/SE
/E
e certificate /A
/B
1. Tolleranza per impurità, difetti e malattie di tuberi-seme di patate:
a) presenza di terra e di corpi estranei: 2% del peso;
b) marciume secco e marciume umido, purchè non siano causati da Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum o Pseudomonas solanacearum: 1% del peso;
c) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3% del peso;
d) scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo: 5% del peso.
Totale delle tolleranze per i punti da b) a d): 6% del peso.
2. I tuberi-seme di patate sono esenti da Globodera rostochiensis, Dytilenchus destructor, Corynebacterium sepedonicum e Pseudomonas solanacearum, Synchytrium endobioticum.
3. Sono vietati i trattamenti con prodotti inibenti la facoltà germinativa.
4. Gli imballaggi e gli involucri devono essere nuovi e puliti; i contenitori devono essere puliti.
5. I tuberi-seme di patate devono avere un calibro tale da non passare attraverso una maglia quadra di 28 mm di lato; per le varietà la cui lunghezza è in media almeno pari al doppio della lunghezza massima, la maglia quadra non deve avere meno di 25 mm di lato. Per i tuberi-seme che passano attraverso una maglia quadra di 35 mm di lato, i limiti inferiori e superiori del calibro sono espressi in multipli di 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra le due maglie quadre utilizzate, non superi i 20 mm di lato. Tale scarto massimo può essere ampliato fino a 30 mm nei casi fissati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Una partita non deve contenere più del 3% in peso dei tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, nè più del 3% in peso di tuberi con calibro superiore a quello massimo indicato".
2. Il punto D) dell'allegato 7 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:
"D) Tuberi-seme di patate.
1. I tuberi-seme di base devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) all'atto della ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante affette da gamba nera (Erwinia caratovora) non deve essere superiore a:
0 per la categoria base, classe S;
0,5 per la categoria base, classe SE;
1,0 per la categoria base, classe E;
b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e di piante di varietà estranee, non deve essere superiore a:
0 per la categoria base, classe S;
0,1 per la categoria base, classe SE;
0,2 per la categoria base, classe E;
c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a:
1 per la categoria base, classe S;
2 per la categoria base, classe SE;
3 per la categoria base, classe E.
2. I tuberi-seme certificati, devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera (Erwinia caratovora), non deve essere superiore a:
1,5 per la categoria certificata, classe A;
2,0 per la categoria certificata, classe B;
b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e di piante di varietà estranee, non deve essere superiore a:
0,4 per la categoria certificata, classe A;
0,5 per la categoria certificata, classe B;
c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a:
7% per la categoria certificata, classe A;
10% per la categoria certificata, classe B.
Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioè semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie.
3. Nel valutare la discendenza di una varietà affetta da virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato.
4. Le tolleranze previste nei punti 1- c), 2- c) e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa.
5. Il campo di produzione non è contaminato da Globodera rostochiensis Woll e Dytilenchus destructor.
6. La coltura è esente da:
a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.;
b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck e Kotth.) Skapt. e Burkh".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 agosto 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
POLI BORTONE, Ministro delle
risorse agricole, alimentari e
forestali
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 1
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-08-08;576#art-3