Capo IV

Art. 32 bis

Modalità di assunzione.

In vigore dal 14 lug 2023
(Clausola di salvaguardia). 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;487#art-32-bis

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