Capo IV
Art. 32 bis
34 / 34Modalità di assunzione.
In vigore dal 14 lug 2023
(Clausola di salvaguardia).
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;487#art-32-bis