Art. 13
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;487#art-13
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte
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I concorrenti devono svolgere le prove scritte in modalità digitale su strumenti forniti dall'amministrazione e privi di connessione a internet. È vietato comunicare con l'esterno o tra candidati, salvo che con i membri della commissione o gli addetti alla vigilanza. Non è consentito introdurre appunti, fogli, libri o altre pubblicazioni, salvo dizionari o testi di legge non commentati, purché espressamente autorizzati e previsti dal bando. In caso di problemi tecnici ai computer, la commissione concede un tempo supplementare pari alla durata del guasto e garantisce l'immodificabilità del testo salvato. Chi copia o viola queste regole viene escluso dalla procedura selettiva, provvedimento che può essere adottato anche successivamente durante la valutazione delle prove.
La norma disciplina il comportamento dei candidati e le regole operative durante le prove scritte dei concorsi pubblici, al fine di garantire la correttezza, la trasparenza e la parità di trattamento tra i partecipanti.
Si applica ai concorrenti che sostengono le prove scritte dei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi, nonché ai componenti delle commissioni esaminatrici e dei comitati di vigilanza.
Durante una prova d'esame al computer, la postazione di un candidato si blocca per venti minuti a causa di un guasto tecnico. La commissione esaminatrice ripristina la strumentazione, garantisce che il testo fin lì redatto non venga alterato e assegna al concorrente venti minuti aggiuntivi rispetto all'orario di fine prova.
I candidati hanno l'obbligo di redigere la prova sui dispositivi forniti (privi di connessione internet), non comunicare tra loro né con terzi e non portare materiali non autorizzati. La commissione e il comitato di vigilanza devono presidiare la sala con almeno due membri. La violazione dei divieti o l'aver copiato comporta la sanzione dell'esclusione dal concorso per tutti i candidati coinvolti, applicabile anche in fase di successiva valutazione.
Il comma 2 dell'articolo 13 è stato modificato prima con l'atto 097G0033 (articolo 11, comma 1) e successivamente con il D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 (articolo 1, comma 1, lettera n).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.