Capo I

Art. 12

Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

In vigore dal 14 lug 2023
1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, n. 82. 3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all', comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all' da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;487#art-12

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