Art. 3

Coordinamento di testo

In vigore dal 10 lug 1994
1. L'ufficio centrale per il coordinamento dell'attività normativa del Governo provvede a redigere ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il testo coordinato del presente regolamento con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, tenendo conto degli effetti abrogativi derivanti dall', comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consigli dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1994 Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 33
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