Art. 1
O g g e t t o
In vigore dal 10 lug 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, con il quale è stato emanato un unico regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
Visto l', comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente regolamento:
.
O g g e t t o
1. La tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, recante "Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241", è modificata ed integrata secondo le disposizioni seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;407#art-1