Capo II
Art. 6
Devoluzione delle funzioni dei soppressi CISD CIEM e CICS
In vigore dal 30 giu 1994
1. Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro degli affari esteri, le funzioni di indirizzo spettanti al soppresso Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), di cui all' della legge 9 luglio 1990, n. 185 e di cui all', comma 1 e comma 2, lettera a), della legge 27 febbraio 1992, n. 222. Sono altresì attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, le funzioni di indirizzo spettanti al soppresso CISD, di cui all', comma 2, lettera b), della legge 27 febbraio 1992, n. 222.
2. Sono attribuite al Ministero del commercio con l'estero le funzioni, spettanti al soppresso CISD, di cui all', comma 2, lettera c), della legge 27 febbraio 1992, n. 222.
3. Sono attribuite al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM) di cui all' della legge 18 marzo 1976, n. 64, nonché quelle di cui all', comma 1, della legge 29 dicembre 1987, n. 540.
4. Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per gli affari esteri, le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) di cui agli della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Per il 1994, in via transitoria e sino alla applicazione delle disposizioni di cui all' della legge 23 dicembre 1993, n. 559, spetta al Ministro degli affari esteri la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie di cui all', comma 6, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;373#art-6