Capo II
Art. 2
Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPI
In vigore dal 30 giu 1994
1. Sono attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) le funzioni del soppresso Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) di seguito indicate:
a) emanazione delle direttive di cui all' della legge 12 agosto 1977, n. 675, salvo quanto disposto dal comma 4, lettera a), del presente articolo;
b) emanazione delle direttive per la gestione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
c) formulazione degli indirizzi ed obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all' della legge 24 dicembre 1985, n. 808;
d) approvazione dei programmi di ricerca di cui all'art. 17 della legge 14 giugno 1989, n. 234;
e) determinazione degli indirizzi per il coordinamento delle iniziative pubbliche nel settore minerario di cui all' della legge 30 luglio 1990, n. 221;
f) emanazione delle disposizioni per la concessione di agevolazioni di cui all', comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488;
g) approvazione dei contratti di programma e di impresa e delle intese di programma di cui all', comma 4, e all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
h) emanazione delle direttive di cui all'art. 14, comma 4, della legge 27 febbraio 1992, n. 257;
i) emanazione delle direttive di cui all'art. 19, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
2. Sono attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le seguenti funzioni del soppresso CIPI:
a) autorizzazione all'effettuazione di investimenti industriali di cui all' del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con legge 24 maggio 1976, n. 350, e all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;
b) approvazione delle modifiche a progetti di investimento di cui all' della legge 12 agosto 1977, n. 675;
c) autorizzazioni all'adozione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di imprese in amministrazione straordinaria di cui all' della legge 3 aprile 1979, n. 95;
d) ammissione di progetti alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art.16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
e) approvazione di iniziative imprenditoriali di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all' del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;
f) determinazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo speciale per la reindustrializzazione di cui all' del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;
g) integrazione ed aggiornamento del programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica e del programma di promozione industriale di cui all', commi 1 e 2, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;
h) presentazione alle competenti commissioni parlamentari della relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di reindustrializzazione di cui all', comma 11, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;
i) formulazione del programma speciale di promozione di nuove attività produttive a seguito di interventi di ristrutturazione sul comparto minerario, concessione di contributi e formulazione del programma di ristrutturazione di unità minerarie di cui, rispettivamente, agli , comma 7, e 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221;
l) esame del programma triennale dell'ENEA di cui all', comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 282;
m) approvazione del piano annuale dell'ENEA di cui all', comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 282;
n) individuazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei settori produttivi di cui all', comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
o) individuazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle tipologie delle spese ammissibili di cui all' della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
p) ammissione di progetti alle agevolazioni di cui all' della legge 24 dicembre 1985, n. 808;
q) approvazione delle modifiche a progetti di investimento di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 370.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al CIPE la relazione di cui all' della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e presenta al medesimo Comitato la relazione di cui all'art. 38 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
4. Sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le seguenti funzioni del soppresso CIPI:
a) esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti per l'integrazione salariale di cui all', comma 5, lettere c) e d), n. 2, della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) riduzione del tasso di interesse di differimento e dilazione per omissioni contributive verso enti previdenziali di cui all' del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la legge 26 settembre 1981, n. 537;
c) esame dei programmi presentati al sensi dell' della legge 23 luglio 1991, n. 223.
5. Sono attribuite al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le seguenti funzioni del soppresso CIPI:
a) emanazione delle direttive per la gestione del Fondo speciale ricerca applicata di cui all', comma 2, lettera e), della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) approvazione dei programmi nazionali di ricerca di cui all' della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
c) emanazione delle direttive di attuazione per le attività di alta formazione dei ricercatori e tecnici di ricerca, previste dall'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
d) definizione delle linee programmatiche per la formazione professionale di ricercatori e tecnici ai sensi dell', comma 16, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con legge 19 dicembre 1984, n. 863;
e) funzioni relative agli interventi in favore dei centri di ricerca e dei consorzi e società consortili di ricerca nelle aree depresse, di cui all' del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernenti:
1) predisposizione e stipulazione dei contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca;
2) programmi e progetti di ricerca previsti dalle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
3) potenziamento della rete consortile di ricerca (in base al progetto speciale 35), e delle strutture edilizie universitarie meridionali;
4) attuazione dell'intesa sui parchi scientifici e tecnologici;
5) altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione.
6. Il Ministro riferisce annualmente al CIPE in merito al complessivo andamento della gestione del Fondo speciale ricerca applicata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;373#art-2