Art. 2
Esonero dall'obbligo di tenere il libro di matricola e il libro di paga
In vigore dal 5 dic 1994
Esonero dall'obbligo di tenere il libro di matricola
e il libro di paga
1. I datori di lavoro privati, soggetti agli obblighi di cui all'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, qualora elaborino le informazioni richieste dalla disposizione medesima con supporti elettronici e magnetici, di cui sia garantita l'inalterabilità e la consultabilità, i cui dati vengano mensilmente ed annualmente trasferiti su documenti cartacei conformi ai modelli riepilogativi in uso per l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti degli istituti assicurativi, sono esonerati dalla tenuta del libro di matricola e del libro di paga.
2. Le pubbliche amministrazioni sono esonerate dalla tenuta del libro di matricola e del libro di paga qualora provvedano alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli di paga.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;350#art-2