Art. 1

Oggetto del regolamento

In vigore dal 5 dic 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l', commi 7, 8 e 9; Visto l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 3; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994; Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati; Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è scaduto in data 23 marzo 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente regolamento: . Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento prevede i casi in cui i datori di lavoro, pubbliche amministrazioni e privati, non devono tenere il libro di matricola e il libro di paga.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;350#art-1

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