Art. 4

Abrogato

Definizione dei procedimenti di concessione dei benefici economici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sulla base delle risultanze giudiziarie successivamente intervenute.

In vigore dal 22 gen 2000
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1999, N. 510

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;364#art-4

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Definizione dei procedimenti di concessione dei benefici economici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sulla base delle risultanze giudiziarie successivamente intervenute. (Art. 4 Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di elargizioni a favore delle vittime del dovere, dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del loro dovere e dei cittadini o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.) — Testo vigente | Portale Normativo