Art. 4
Abrogato4 / 13Definizione dei procedimenti di concessione dei benefici economici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sulla base delle risultanze giudiziarie successivamente intervenute.
In vigore dal 22 gen 2000
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1999, N. 510
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;364#art-4