Art. 4 · Definizione dei procedimenti di concessione dei benefici economici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sulla base delle risultanze giudiziarie successivamente intervenute.

Art. 4

Abrogato4 / 13

Definizione dei procedimenti di concessione dei benefici economici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sulla base delle risultanze giudiziarie successivamente intervenute.

In vigore dal 22 gen 2000
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1999, N. 510

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;364#art-4