Titolo IICapo I

Art. 4

P r e s u p p o s t i

In vigore dal 4 feb 1995
1. I permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi in terraferma e in mare sono accordati a persone o enti o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, di altri Paesi, i quali dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate. 2. I permessi di ricerca sono accordati a persone fisiche o giuridiche che possiedano o forniscano idonee garanzie di costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484#art-4

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