Titolo ICapo II

Art. 3

Disciplina delle specifiche condizioni e modalità di esecuzione

In vigore dal 4 feb 1995
Disciplina delle specifiche condizioni e modalità di esecuzione 1. Il Ministro, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, modifica, ove necessario, il disciplinare tipo concernente le condizioni particolari e le specifiche modalità di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi in terraferma e in mare, emanato, ai sensi dell' della legge 9 gennaio 1991, n. 9, con decreto ministeriale 6 agosto 1991. 2. Il decreto di cui al comma precedente si uniforma ai criteri di semplificazione delle procedure enunciati nei principi e nelle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484#art-3

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Disciplina delle specifiche condizioni e modalità di esecuzione (Art. 3 Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare.) — Testo vigente | Portale Normativo