Titolo I›Capo II
Art. 3
Disciplina delle specifiche condizioni e modalità di esecuzione
In vigore dal 4 feb 1995
Disciplina delle specifiche condizioni
e modalità di esecuzione
1. Il Ministro, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, modifica, ove necessario, il disciplinare tipo concernente le condizioni particolari e le specifiche modalità di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi in terraferma e in mare, emanato, ai sensi dell' della legge 9 gennaio 1991, n. 9, con decreto ministeriale 6 agosto 1991.
2. Il decreto di cui al comma precedente si uniforma ai criteri di semplificazione delle procedure enunciati nei principi e nelle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;484#art-3