Titolo II›Capo I
Art. 4
Domanda
In vigore dal 15 dic 1994
1. La domanda di conferimento di permesso di ricerca è presentata al distretto minerario competente, che ne trasmette copia al Ministero.
2. Alla domanda vanno allegati: il piano topografico; la relazione geomineraria; il programma dei lavori. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.
3. L'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, cura la pubblicazione della stessa, unitamente agli allegati di cui al comma 2, nell'albo pretorio del comune, al fine di consentire un'adeguata pubblicizzazione del progetto. La copia destinata all'affissione nell'albo pretorio viene inviata entro venti giorni al distretto minerario munita del referto di pubblicazione e delle eventuali opposizioni, ferma restando l'applicazione degli della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;382#art-4