Titolo I›Capo I
Art. 1
Oggetto del regolamento
In vigore dal 15 dic 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l', commi 7, 8 e 9;
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 9 aprile 1994 e 6 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;
Considerato di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione alla formulazione concernente l', comma 1, in quanto la previsione ivi contenuta si giustifica come esigenza funzionale all'attività della conferenza di servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;382#art-1