Art. 3

Presentazione della domanda

In vigore dal 30 lug 2005
1. La domanda per la dichiarazione di tipo approvato deve essere depositata o inviata mediante il servizio postale presso il Ministero. 2. La domanda deve essere corredata dalla relazione tecnica del Registro italiano navale, acquisita a cura del richiedente. 2-bis. Relativamente agli equipaggiamenti elencati nell'allegato A.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, la relazione tecnica da presentarsi a cura del richiedente, secondo quanto prescritto dal comma 2, può essere redatta anche da uno degli organismi notificati di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999. Nel caso in cui la relazione tecnica non comprenda tutti gli accertamenti previsti dalla normativa nazionale, il Ministero può richiedere l'effettuazione degli accertamenti mancanti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;347#art-3

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