Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 5 dic 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l', commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di dichiarazione di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili.
2. Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il Ministero dei trasporti e della navigazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;347#art-1