Art. 4
Rimodulazione, riprogrammazione ed aggiornamenti annuali di interventi e piani
In vigore dal 26 mag 1994
Rimodulazione, riprogrammazione
ed aggiornamenti annuali di interventi e piani
1. I criteri e gli indirizzi di cui agli si applicano anche nelle ipotesi in cui, sulla base dei risultati della valutazione e del monitoraggio, sia necessario procedere ad aggiornamenti, rimodulazioni e riprogrammazioni di piani, programmi, progetti o altre azioni, all'interno di un procedimento di programmazione scorrevole coerente con la manovra generale di finanza pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-24;284#art-4