Art. 3

Interventi nelle aree depresse

In vigore dal 26 mag 1994
1. Per gli interventi di politica regionale da realizzare con il concorso comunitario nelle aree depresse del territorio nazionale, l'attività di promozione e di coordinamento svolta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi e con le modalità di cui all', si effettua anche in tutti i contatti con la Comunità europea ed è diretta a realizzare proficui rapporti di partenariato, in linea con l' del regolamento CEE n. 2081/93. 2. L'intesa tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, prevista dall' del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, si realizza mediante consultazioni finalizzate alla formazione di orientamenti concordati, sia nei rapporti di partenariato, sia in vista dell'adozione delle conseguenti determinazioni interne relative agli interventi cofinanziati. A tal fine, viene posto in essere un costante collegamento, a livello tecnico-amministrativo, mediante scambio di informazioni tra i rispettivi uffici; di tale attività viene tenuto informato il comitato di cui all'. 3. Al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e il tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dai fondi strutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, possono essere stipulati accordi o contratti di programma, tra i soggetti cui è attribuita la responsabilità attuativa ed il Ministero del bilancio e della programmazione economica o il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica se di competenza, d'intesa con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e il Ministero del tesoro. Tali atti indicano i soggetti responsabili e tempi certi di avanzamento, e prevedono, anche mediante conferenze di servizi, la semplificazione delle procedure. A questo fine gli accordi e i contratti assicurano, mediante la individuazione di opportuni automatismi, la disponibilità delle quote di cofinanziamento nazionale, eliminando i possibili effetti distorsivi determinati dalla separazione tra soggetti finanziatori ed attuatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-24;284#art-3

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