Art. 4

In vigore dal 15 feb 1994
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri ELIA, Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali MANCINO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1994 Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 9
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-12;104#art-4

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