Art. 1
In vigore dal 15 feb 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 4 agosto 1993, n. 277;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati;
Ritenuto opportuno introdurre talune modifiche al predetto regolamento, al fine di dirimere dubbi interpretativi nell'applicazione della citata legge n. 277 del 1993;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 10 febbraio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Sulla proposta del Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e del Ministro dell'interno;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Il comma 4 dell' del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, di seguito denominato regolamento, è sostituito dai seguenti:
" 4. Il collegamento di ufficio può operarsi quando la lista non sia già collegata con altro candidato nello stesso collegio uninominale a norma dell', comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico).
5. In tutti i casi in cui non può operarsi il collegamento di ufficio è vietato l'utilizzo per contraddistinguere la candidatura nel collegio uninominale di un contrassegno identico a quello della lista non collegata.
6. Per l'applicazione dell', comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, terzo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento di ufficio sono presentate entro le ventiquattro ore successive alle decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale in merito all'ammissione delle liste.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-12;104#art-1