Titolo I

Art. 5

Trasporto della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria

In vigore dal 21 nov 1993
Trasporto della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria 1. La bandiera del Corpo di polizia penitenziaria, nei trasporti in treno o su automezzo, per mare o per via aerea, viene racchiusa nel fodero o nella custodia e viaggia, adeguatamente scortata secondo le disposizioni impartite dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 2. L'Amministrazione penitenziaria stabilisce, di volta in volta, l'impiego di un reparto d'onore ed eventualmente della banda nell'accompagnamento, ritiro o ricevimento della Bandiera in occasione di cerimonie ufficiali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-19;435#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo