Titolo I

Art. 6

Riparazione e rinnovazione della Bandiera

In vigore dal 21 nov 1993
1. La rinnovazione delle parti deteriorate della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria è a cura del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 2. La freccia è la parte simbolica più importante della Bandiera e non deve essere mai cambiata. 3. In caso di rinnovazione del drappo vengono rinnovate anche tutte le altre parti della bandiera, eccetto la freccia e le decorazioni che sono passate alla nuova. 4. Il drappo della bandiera sostituito per rinnovazione deve essere decorosamente conservato. 5. Le altre parti della bandiera non trasferite su quella nuova debbono essere distrutte con il fuoco e di tale operazione si dà atto in apposito verbale redatto dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 ottobre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CONSO, Ministro di grazia e giustizia MANCINO, Ministro dell'interno FABBRI, Ministro della difesa GALLO, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1993 Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 6
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-19;435#art-6

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