Titolo I
Art. 6
Riparazione e rinnovazione della Bandiera
In vigore dal 21 nov 1993
1. La rinnovazione delle parti deteriorate della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria è a cura del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
2. La freccia è la parte simbolica più importante della Bandiera e non deve essere mai cambiata.
3. In caso di rinnovazione del drappo vengono rinnovate anche tutte le altre parti della bandiera, eccetto la freccia e le decorazioni che sono passate alla nuova.
4. Il drappo della bandiera sostituito per rinnovazione deve essere decorosamente conservato.
5. Le altre parti della bandiera non trasferite su quella nuova debbono essere distrutte con il fuoco e di tale operazione si dà atto in apposito verbale redatto dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
MANCINO, Ministro dell'interno
FABBRI, Ministro della difesa
GALLO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1993
Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 6
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-19;435#art-6