Art. 6

In vigore dal 15 ott 1993
1. L'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente: "Art. 51 (Ammissione alla prova orale ). - 1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano nelle prove scritte la valutazione positiva di ammissione indicata nel precedente art. 50. 2. A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la prova orale, fissata a distanza di non meno di trenta giorni dalla data di affissione dell'elenco degli ammessi. La comunicazione deve essere ricevuta dal candidato almeno venti giorni prima della data della prova. 3. La comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere, da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova orale.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-09-21;384#art-6

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