Art. 7
In vigore dal 15 ott 1993
1. L'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:
"Art. 52 (Svolgimento della prova orale. Giudizio finale ). - 1. La prova orale è pubblica.
2. Ogni componente la commissione esprime, nella apposita sezione della scheda, la propria valutazione e votazione sulla prova orale.
Come per la prova scritta, il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni e votazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e un voto che esprime la media dei voti assegnati da ciascun commissario.
3. Allontanati il candidato e gli eventuali presenti alla prova orale, il presidente propone quindi una valutazione complessiva fi- nale e la dichiarazione di idoneità o non idoneità all'esercizio della professione, tenendo conto delle valutazioni e delle votazioni espresse dalla commissione per la prova scritta e la prova orale.
4. Le valutazioni collegiali e i voti di sintesi della commissione, nonché le valutazioni complessive finali sono trascritti negli appositi spazi della scheda e riportati nel verbale della seduta. Subito dopo, in seduta pubblica, al candidato viene comunicato il risultato dell'esame.
5. Al candidato, che non si sia presentato a sostenere la prova orale nel giorno stabilito ed abbia dimostrata l'esistenza di un legittimo impedimento, viene fissata una nuova data di presentazione.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-09-21;384#art-7