Art. 4

In vigore dal 20 mar 1993
1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo. 2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. 3. Le relative delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 4. Le delibere sono verbalizzate a cura del segretario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 gennaio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri FACCHIANO, Ministro per il coordinamento della protezione civile Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 1› marzo 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 21
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-01-30;50#art-4

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