Art. 4
In vigore dal 20 mar 1993
1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo.
2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Le relative delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Le delibere sono verbalizzate a cura del segretario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 gennaio 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
FACCHIANO, Ministro per il coordinamento della protezione civile
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 21
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-01-30;50#art-4