Art. 1

In vigore dal 20 mar 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 8, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, che dispone l'emanazione di un apposito regolamento per la composizione ed il funzionamento del Consiglio nazionale della protezione civile; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile; E M A N A il seguente regolamento: . 1. Il Consiglio nazionale della protezione civile è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
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