Art. 3
In vigore dal 19 feb 1993
1. La convalida delle licenze aeronautiche può essere sospesa nei casi e per i periodi previsti dall'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per le licenze aeronautiche italiane.
2. Il provvedimento motivato di sospensione è immediatamente notificato all'interessato ed, entro quindici giorni dall'adozione, all'amministrazione dello Stato membro che ha rilasciato la licenza originaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 4
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-30;560#art-3