Art. 1
In vigore dal 19 mar 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
Vista la direttiva 91/670/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 dicembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali;
E M A N A
il seguente regolamento:
.
1. Le licenze aeronautiche professionali con le relative abilitazioni rilasciate da uno Stato membro della Comunità economica europea, possono essere rese valide per svolgere attività professionali di volo o connesse al volo.
2. Ai cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea, per lo svolgimento di attività non professionali su aeromobili immatricolati in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 146.
4. La durata degli atti di convalida delle licenze rilasciate dai Paesi membri non può superare il periodo di validità dei titoli che si riconoscono.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-30;560#art-1