§ 4
Art. 65
(Art. 25 Cod. Str.) Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale
In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.)
(Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale)
1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all' del codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi... si distinguono in:
a) attraversamenti trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
b) occupazioni longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti. 2. Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza.
3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche.
4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-65