§ 4

Art. 64

(Art. 24 Cod. Str.) Concessione

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Concessione) 1. L'ente proprietario della strada può concedere, ad uno o più richiedenti, nel rispetto dei criteri dettati dalle disposizioni vigenti in materia, l'uso dell'area necessaria per la realizzazione delle opere e la gestione dei servizi. Qualora l'ente proprietario si avvalga della facoltà di affidare in concessione la realizzazione dell'opera e la gestione dei servizi ad uno o più richiedenti, potrà essere affidata a terzi la gestione di taluni servizi di cui l'area è dotata, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. 2. I rapporti tra ente proprietario della strada e concessionario sono regolati da apposita convenzione. 3. Alla convenzione di cui sopra è allegato, facendone parte integrante, il disciplinare predisposto dall'ente proprietario della strada che stabilisce le norme di progettazione, costruzione e gestione e che regola i poteri di vigilanza dell'ente stesso. 4. La convenzione stabilisce anche la durata della concessione e detta la disciplina dei rapporti economici. 5. La convenzione può subire modificazioni e integrazioni a mezzo di una successiva convenzione, anche a richiesta del soggetto concessionario, in relazione alle variate esigenze del traffico e della utenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-64

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