Titolo VI

Art. 393

(Art. 208 Cod. Str.) Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine.

In vigore dal 8 ago 2009
( Cod. Str.) Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine. 1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell' del codice. 2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell', commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese. 3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, la ripartizione dei fondi è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-393

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