Titolo VI

Art. 389

(Art. 206 Cod. Str.) Ricevibilità ed effetti dei pagamenti

In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.) (Ricevibilità ed effetti dei pagamenti) 1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. 2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell', comma 3, del codice, e l'acconto fornito. 3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell', comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all' del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-389

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