Titolo V§ 1

Art. 343

(Art. 142 Cod. Str.) Limitazioni temporanee di velocità

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Limitazioni temporanee di velocità) 1. In prossimità di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si svolgono manifestazioni varie, possono essere imposti su una strada o parte di essa, a cura dell'ente proprietario, limiti temporanei di velocità per tutto il periodo o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia ritenuta necessaria ai fini della sicurezza della circolazione. L'imposizione di questi limiti deve essere portata a conoscenza dei conducenti mediante i prescritti segnali. 2. L'ente proprietario della strada, qualora sussistano particolari situazioni di pericolo, può prescrivere lungo il tratto di strada interessato, opportune limitazioni di velocità mediante i prescritti segnali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-343

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