Art. 333

(Art. 121 Cod. Str.) Esami con veicoli muniti di doppi comandi. Modalità e termini per il rilascio della patente

In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.) ( Esami con veicoli muniti di doppi comandi. Modalità e termini per il rilascio della patente) 1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all', comma 9, del codice. 2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a ciò destinati. La patente di guida è preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarità della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-333

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