Art. 331
(Art. 119 cod. str.) Attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore
In vigore dal 29 giu 2019
( cod. str.)
(Attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore).
1. L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all' del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere conforme al modello informatizzato di cui all'Allegato IV.4, al Titolo IV - Parte II.
2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall' del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 marzo 2019, n. 54 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° giugno 2019".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-331