§ 2

Art. 271

(Art. 106 Cod. Str.) Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole) 1. Le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento, previsti dai decreti emanati per il recepimento delle specifiche direttive comunitarie ovvero dai codici emanati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), seguendo le prescrizioni in essi contenute, in quanto applicabili, indipendentemente dalla velocità sviluppata dalle trattrici stesse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-271

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