Capo IV
Art. 267
(Art. 104 Cod. Str.) Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali
In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.)
(Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali)
1. Per le macchine agricole semoventi eccezionali dovrà essere verificato che il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui rimanenti assi non sia mai inferiore a 0,25, salvo quanto disposto al comma 2.
2. Tale rapporto non deve essere inferiore a 0,18 per le macchine agricole semoventi eccezionali aventi velocità inferiori a 15 km/h ovvero a 0,15 per le macchine semicingolate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-267