Capo IV

Art. 267

(Art. 104 Cod. Str.) Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali) 1. Per le macchine agricole semoventi eccezionali dovrà essere verificato che il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui rimanenti assi non sia mai inferiore a 0,25, salvo quanto disposto al comma 2. 2. Tale rapporto non deve essere inferiore a 0,18 per le macchine agricole semoventi eccezionali aventi velocità inferiori a 15 km/h ovvero a 0,15 per le macchine semicingolate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-267

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