§ 2
Art. 257
(Art. 100 Cod. Str.) Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi
In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.)
(Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi)
1. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di cui all', comma 9, del codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al presente titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall', il Ministro dei trasporti può, in caso di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta appendice XII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-257