§ 2
Art. 256
(Art. 100 Cod. Str.) Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento
In vigore dal 20 feb 2013
( Cod. Str.)
(Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento)
1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all', comma 1, del codice;
b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all', comma 3, del codice;
c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all', comma 2, del codice;
d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all', comma 1, del codice;
e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all', comma 3, del codice;
f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all', comma 4, del codice;
g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all', comma 4, del codice.
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente...i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all', comma 4, del codice;
b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall', comma 2, del codice;
c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all', comma 4, del codice.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all', comma 2, del codice;
b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all', comma 1, del codice;
c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell', comma 1, del codice.
4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall', commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facolta' di immatricolare nuovamente quelli gia' immessi in circolazione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-256