Capo III›§ 1
Art. 228
(Art. 72 Cod. Str.) Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.)
(Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore
e loro rimorchi)
1. I decreti emanati in attuazione dell', comma 3, del codice, riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi, devono essere conformi, quando sussistano, alle prescrizioni dettate in proposito dalle direttive comunitarie.
In alternativa, i predetti dispositivi possono essere conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.
2. Fanno eccezione i dispositivi di ritenuta e di protezione dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto, le cui caratteristiche sono determinate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento, da emanare nel termine di cui all' del codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-228