§ 4
Art. 71
(Art. 33 Cod. Str.) Canali artificiali e manufatti sui medesimi
In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.)
(Canali artificiali e manufatti sui medesimi)
1. Nelle ipotesi in cui i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi e delle opere indicati dall' del codice non vi ottemperino spontaneamente, si applicano le disposizioni di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-71